Autore: Redazione
Rettifica dell’articolo pubblicato in data 09/01/2026
Relativamente all’aggiornamento normativo del D.lgs. 81/2008 s.m.i., introdotto dal D.L. 159 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 – G.U. 30 dicembre 2025, n. 301, di seguito il testo del secondo comma dell’Art. 113 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. come modificato:
<<2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.>>

