Autore: Nicolò Cirone
Il D.M. del 1° settembre 2021 è entrato in vigore solo parzialmente alla data prevista del 25 settembre 2022. Infatti con il Decreto 15 settembre 2022 che apporta modifiche al D.M. 1 settembre 2021 “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, 3° comma, lettera a, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” si attua il provvedimento di proroga relativamente all’articolo 4 in merito alla qualificazione dei tecnici manutentori che entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Vediamo di seguito quanto dettagliato nell’articolo 4 del D.M. 1 settembre 2021 sulla “qualificazione” dei tecnici manutentori
- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto.
- La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
In sintesi, dal 25 settembre 2023 gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere necessariamente eseguiti solamente da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità di qualificazione previste dall’allegato II al D.M. 1 settembre 2021.
Il tecnico manutentore qualificato diventa responsabile della corretta esecuzione della manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili; gli vengono richiesti “requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, degli altri sistemi di sicurezza antincendio e delle attrezzature”.
Sarà a cura del Datore di Lavoro “Committente” verificare le competenze professionali dei tecnici manutentori qualificati, incaricati per le attività di controllo-manutenzione presso la propria Azienda.
Si evidenzia che il Ministero dell’Interno ha pubblicato la recente Circolare Ministeriale 13 marzo 2023, n.3747 con la quale fornisce ulteriori indicazioni operative sul D.M. 1 settembre 2021, in particolare viene “illustrata” la metodologia per diventare un soggetto formatore per i corsi di “tecnico manutentore qualificato”.
Infine ricordiamo che l’Art. 3 del D.M. 1 settembre 2021, già in vigore dal 25 settembre 2022, prevede che:
- “gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’allegato I”
- “l’ applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni”
- “Il Datore di Lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81” sostanzialmente i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro o alle UNI ISO 45001.