Decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio)

Autore: Nicolò Cirone

Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, è il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro, in vigore dal 04/10/2022.

SICUREZZA ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e nei luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 (attività soggette a CPI), il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, oltre che i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Inoltre, nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel DVR.

Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro, prevedendo un’adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tra le novità introdotte, la frequenza dei corsi di aggiornamento, che ha ora cadenza almeno quinquennale e non più triennale. Quindi l’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività formativa, sia essa di base o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023 (gestione del periodo transitorio). Restano comunque validi e “aggiornabili” i corsi svolti secondo la precedente normativa (D.M. 10/03/1998).

Cambia la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando ora un approccio a 3 livelli di rischio, ossia:

  • attività di livello 3 (ex rischio alto);
  • attività di livello 2 (ex rischio medio);
  • attività di livello 1 (ex rischio basso).

Pur non definendo il numero di addetti antincendio che devono essere designati, il decreto dice “il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili

Tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.

L’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato da ora con cadenza quinquennale, è così strutturato:

  • per le attività di livello 1 prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore, limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.
  • per le attività di livello 2 e di livello 3 è costituito da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso di formazione, e da una parte di esercitazione pratica.

L’intervento pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature e una successiva fase pratica. Le prove con idranti, ove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.