Il DM 10 marzo 1998 va in pensione

Autore: Nicolò Cirone, Giancarmine Cirone

Dopo più di vent’anni di applicabilità, il D.M. 10 marzo 1998, viene sostituito da 3 nuovi decreti:

  • D.M. del 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
  • D.M. del 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
  • D.M. del 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.

Il primo decreto (1 settembre 2021) affronta i criteri per effettuare manutenzione e controlli negli impianti, nei sistemi di sicurezza e nelle attrezzature antincendio. I tecnici manutentori dovranno essere qualificati secondo le procedure indicate dal decreto stesso. Deve essere predisposto il registro “antincendio” da tenere in Azienda, a disposizione dell’autorità competente e deve riportare tutte le verifiche e tutti i controlli effettuati ai presidi antincendio presenti.

Applicabilità: per quanto riguarda la qualifica dei manutentori, viene prorogata al 25 settembre 2023 mentre il resto del decreto è attuativo dal 25 settembre 2022.
Punti salienti:
Manutenzione: verificare i requisiti tecnico professionali dell’azienda che andrà a svolgere la manutenzione dei presidi antincendio prima di affidarne i servizi di manutenzione.
Registro presidi antincendio: il registro dei controlli / sorveglianza deve contenere tutte le attività di verifica sulle attrezzature antincendio presenti in azienda.

Il secondo Decreto (2 settembre 2021), detto anche Decreto GSA, affronta la gestione dei luoghi di lavori in esercizio e in emergenza.
Il piano di emergenza rimane uno strumento obbligatorio per:
Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori;
Le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi (di cui al DPR 151/2011 Allegato I).
Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone.

In caso di luoghi non rientranti in nessuna delle categorie sopra citate, il datore di lavoro anche se non obbligato a redigere il piano di emergenza, ha come obbligo quello di adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a governare una situazione di emergenza incendio.

All’interno delle nuove normative viene ribadita l’importanza dello svolgimento delle prove di emergenza con frequenza almeno annuale. I componenti delle aziende hanno l’obbligo di partecipare, le prove devono tenere conto di situazioni di affollamento e della presenza di persone con “esigenze speciali(lavoratori anziani, minorenni, disabili fisici-intellettivi ecc.).

Per quanto riguarda la formazione antincendio le modifiche riguardano la classificazione delle attività, il rischio basso diventa livello 1, il rischio medio livello 2 e il rischio alto diventa livello 3. Relativamente alla scadenza dell’attività formativa svolta, la periodicità diventa quinquennale e non più triennale.

Applicabilità: il decreto è in vigore dal 4 ottobre 2022.
Punti salienti:
Gestione della sicurezza antincendio (GSA), ossia procedure operative in esercizio ed emergenza. Verifica e applicazione delle misure protettive e preventive.
Effettuare esercitazioni periodiche di emergenza coinvolgendo tutto il nucleo aziendale, per mettere tutti a conoscenza dei comportamenti da adottare in caso di emergenza.
Formazione e nomina degli addetti antincendio in base ai nuovi programmi e alle nuove scadenze. Per gli addetti antincendio che hanno frequentato il corso di formazione o di aggiornamento da più di 5 anni, l’obbligo di aggiornamento si ritiene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, pertanto entro il 04/10/2023.

Il decreto 3 settembre 2021, detto anche Decreto MINI CODICE, rappresenta l’emanazione di un vero e proprio MINI-CODICE per quanto riguarda la valutazione del rischio di incendio dove all’interno vengono specificate dettagliatamente le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ossia per tutte le attività che non dispongono di specifiche regole tecniche verticali o non sono soggette a visite e controlli di prevenzione incendi (CPI-SCIA). I cantieri sono esclusi.

Applicabilità: il decreto è in vigore dal 29 ottobre 2022.
Punti salienti:
Applicabilità del nuovo decreto se l’attività non rientra nel controllo dei Vigili del Fuoco o non è soggetta a specifiche regole tecniche verticali.
Valutazione del rischio di incendio per le attività a basso rischio di incendio.