Autore: Redazione
A seguito dell’aggiornamento normativo del D.lgs. 81/2008 s.m.i., come da D.L. 159 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 – G.U. 30 dicembre 2025, n. 301, è stato modificato il riferimento di altezza per le scale verticali permanenti (c.d. scale alla marinara) utilizzate come mezzo di accesso. In particolare, per le scale verticali permanenti di altezza superiore ai 2 metri (con inclinazione superiore ai 75° e fissate a supporto), dev’essere prevista già a partire dalla quota indicata, una protezione contro la caduta dall’alto. Tale protezione dovrà essere costituita da idonea “gabbia di sicurezza” o in alternativa, anche in base alla valutazione del rischio da sistema di protezione individuale come specificato dall’Art. 115 del D.lgs. 81/2008.

